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Trust Dopo di Noi: il Trust è il miglior strumento per la gestione del patrimonio attraverso le generazioni

Trust Dopo di Noi: il Trust è il miglior strumento per la gestione del patrimonio attraverso le generazioni

Trust Dopo di Noi: col Trust si possono conferire beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, somme di denaro, crediti, partecipazioni societarie e opere d’arte.

ll Trust è un istituto di origine anglosassone in forza del quale un soggetto – il Disponente – affida uno o più beni ad un amministratore – il Trustee – il quale li amministra nell’interesse di uno o più soggetti – i Beneficiari –  e per uno scopo predeterminato.
L’effetto principale dell’istituzione di un Trust è la segregazione patrimoniale per la quale i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio separato con l’effetto che non possono essere aggrediti dai creditori del disponente e né da quelli del beneficiario.

Si può inoltre ricorrere al Trust per garantire la gestione di determinati beni in favore di un soggetto disabile.

L’istituto del Trust di derivazione specificatamente anglosassone si sostanzia in un atto dispositivo con il quale si conferisce al trasferimento della proprietà una nuova funzione, specifica e peculiare, quella di essere destinata alla realizzazione di uno  scopo, in vista del quale la gestione e utilizzo del bene sono vincolati.
L’oggetto del Trust può riguardare, oltre che beni immobili o mobili, anche titoli di credito.
Si tratta quindi di un complesso di rapporti giuridici facenti capo ad una persona che possono essere segregati in vista di una finalità specifica, di solito individuata a favore di un beneficiario o di un numero indeterminato di beneficiari.

Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja sono da considerarsi elementi fondamenti del Trust la presenza dei seguenti elementi: la costituzione del Trust con atto tra vivi o mortis causa; la formale intestazione dei beni al trustee, la segregazione del patrimonio destinato rispetto alla titolarità dei beni che sono amministrati dal trustee nell’interesse del beneficiario o con il vincolo di destinazione indicato nel programma esplicitato nell’atto.
Il Trust si configura, dunque, come una azione complessa e unitaria all’interno della quale possono essere individuati due possibilità distinte.

  1. Un attributivo/traslativo mediante il quale il disponente trasferisce i beni oggetto del trust al trustee oppure, pur trattenendo la titolarità dei beni, li vincola ad una destinazione specifica,  quella di essere destinati ai bisogni e all’assistenza di un beneficiario  per tutta la durata della sua vita o vincolati ad un programma ben definito che deve essere, anch’esso, ben esplicitato nell’atto.
  2. Un diverso carattere istitutivo, che ha la funzione di istituire il trustee quale amministratore e gestore del patrimonio a lui trasferito. Il suo mandato dovrà espletarsi secondo le modalità e i limiti e nel perseguimento degli scopi indicati dal settlor.

La natura giuridica del Trust Dopo di Noi

Molto si è discusso della natura giuridica del Trust e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico. Un primo problema tecnico attiene alla natura giuridica del conferimento dei beni che, come si è visto, vengono trasferiti dal settlor al trustee in base ad un programma specifico e con l’intento di vincolarli al soddisfacimento di un fine predeterminato.
Va subito detto che la norma si collega  al tema della legge “Dopo di Noi”

Il Gruppo IN ha in attivo azioni specifiche di sviluppo del Trust Dopo di Noi
Approfondisci:
https://www.cooperativaprogettazione.it/?s=trust
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm

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